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Ministero della Salute: l’osteopata deve essere medico

Il Bollettino delle giunte delle commissioni presso la Camera dei deputati riporta, in data 12 marzo 2014, la risposta a un’interrogazione dell’On. Paola Binetti sulla professione di osteopata. A rispondere è il sottosegretario per la Salute Vito de Filippo. Per il Ministero l’attività di osteopata rientra tra quelle riservate alle professioni sanitarie. Essa quindi non può rientrare fra quelle interessate dalle legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate». Questa è la risposta Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che…

osteopatiaIl Bollettino delle giunte delle commissioni presso la Camera dei deputati riporta, in data 12 marzo 2014, la risposta a un’interrogazione dell’On. Paola Binetti sulla professione di osteopata. A rispondere è il sottosegretario per la Salute Vito de Filippo.

Per il Ministero l’attività di osteopata rientra tra quelle riservate alle professioni sanitarie. Essa quindi non può rientrare fra quelle interessate dalle legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate».

Questa è la risposta

Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie.
In merito all’Ente sopra menzionato, si fa presente che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie ed altre attività.  La normativa prevede che le professioni di cui sopra possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, possono riunirsi in forme aggregate e collaborano all’elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni prescritte dalla legge n. 4/2013.
Da ultimo, per quanto concerne l’intervento «per evitare i possibili abusi della professione medica» si assicura che questo Dicastero è quanto mai vigile rispetto a tale problematica e si propone sempre, per quanto possibile, come parte attiva nel contrasto agli illeciti dei soggetti non autorizzati all’esercizio delle professioni sanitarie, attivando il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento dei controlli ad esso deputati.
In caso di accertato esercizio abusivo, viene immediatamente investita della questione l’Autorità Giudiziaria

Chiara Trompetto

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